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Come Fare Per

Richiesta riduzione per inagibilita'/inabitabilita'

Descrizione:
E' possibile, per chi è proprietario di fabbricati che risultano in condizione di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo, versare l'Imposta Comunale sugli Immobili applicando una riduzione su quanto dovuto per tali immobili.
Occorre che il contribuente sia titolare del diritto di proprietà/usufrutto/uso/abitazione/leasing/ sul fabbricato situato nel territorio del Comune per il quale si richiede la riduzione d’imposta.
Il fabbricato non deve essere utilizzato ne’ come abitazione ne' con altra destinazione (magazzino, deposito, ecc); il non utilizzo può essere comprovato dalla mancanza dell’allacciamento ai servizi (gas, acqua, luce).
La mancanza di allacciamento non identifica l’inagibilità o inabitabilità dell’immobile, ma solo il non utilizzo.

Come Fare:
Il fabbricato deve essere inagibile dal punto di vista statico o inabitabile dal punto di vista igienico-sanitario, in conformità alle norme vigenti in materia ed a quanto stabilito dal vigente Regolamento ICI comunale. Nel caso in cui tali condizioni non siano facilmente determinabili dal contribuente, questi può provvedere a farsi rilasciare una perizia tecnica, sulle condizioni dell’immobile, da un tecnico professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, ecc).
In ogni caso, la riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o da ufficio abilitatolo lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all'ufficio ICI, il quale rilascerà ricevuta concordando la data per il sopralluogo.
Il contribuente, in possesso dei dati catastali (foglio, mappale, subalterno) dell’immobile per il quale intende avvalersi della riduzione d’imposta, in possesso del proprio numero di codice fiscale e di un valido documento di riconoscimento, dovrà presentare all’Ufficio ICI (comune sul quale è presente il fabbricato) e rilasciare, su apposito modulo in distribuzione presso l’ufficio una Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà ai fini della riduzione ICI in duplice copia.
In ogni caso la decorrenza dell'eventuale riduzione d'imposta, salvo i casi per i quali non dovesse essere concessa, inizierà dalla data in cui i modelli di dichiarazione sostituitva verranno presentati all'Ufficio ICI ovvero dalla data di spedizione. La dichiarazione va prodotta in due originali che verranno restituiti al contribuente con la ricevuta di presentazione.
Alla dichiarazione sostitutiva dovranno essere allegate le planimetrie catastali attuali riferite agli immobili per i quali viene richiesta l'agevolazione.
Una volta presentata la Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà all'Ufficio ICI, il contribuente provvederà al calcolo dell’imposta ridotta per il periodo in cui sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità e non utilizzo.
La Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà va conservata, a cura del contribuente, insieme alla perizia tecnica (se esiste) sino all’anno successivo a quello in cui si è iniziato ad usufruire della riduzione d’imposta. Infatti entro il 30 giugno dovrà essere presentata all’Ufficio Tributi del Comune, la dichiarazione ICI relativa all’anno precedente, con la quale il contribuente è obbligato a comunicare di avere usufruito della riduzione d’imposta.
Alla dichiarazione ICI dovranno essere allegati: uno degli originali della Dichiarazione Sostitutiva di Notorietà e l'eventuale perizia tecnica.
La dichiarazione ICI non dovrà più essere presentata sino a quando sussisteranno le condizioni per la riduzione d’imposta.

Informazioni specifiche:
Si rammenta che la dichiarazione sostitutiva resa dal contribuente, non ha valore retroattivo ma produce effetti dalla data di (rilascio) sua presentazione all'Ufficio ICI in poi. E’ bene ricordare che l’imposta va calcolata su base mensile quindi se le condizioni per la riduzione d’imposta si hanno per più di 14 giorni, il mese è considerato per intero, in caso contrario no.
Occorrono tante dichiarazioni quanti sono i titolari del fabbricato; la dichiarazione va firmata di fronte al funzionario comunale che la riceve.
La dichiarazione sostitutiva di notorieta' e l'eventuale perizia non vanno rese se le condizioni di inabitabilita' o inagibilita' e non utilizzo sono dovute ad intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera b) della legge 5 agosto 1978, n.457 e successive modifiche e integrazioni, per il quale e' stata presentata apposita denuncia al comune. la dichiarazione sostitutiva non va altresì resa se le condizioni per ottenere la riduzione sono dovute ad ordinanza del sindaco (per es. Terremoto). In questi casi dovrà essere presentata la sola dichiarazione ICI, l’anno successivo a quello in cui si verificano tali condizioni, per comunicare i mesi di riduzione d’imposta, indicando nello spazio riservato alle annotazioni, se la riduzione è dovuta ad intervento di manutenzione straordinaria autorizzato dal Comune o da ordinanza sindacale.

Dove Rivolgersi:
Ufficio tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)

Tempistica:
Dell'esito del sopralluogo verrà data comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata. L'Ufficio potrà non ritenere necessario il sopralluogo qualora eventuale documentazione allegata alla dichiarazione o altri elementi desunti da atti in possesso dell'amministrazione comunale provino, inequivocabilmente, la sussistenza dei requisiti previsti per l'agevolazione.

Riferimenti Normativi:
Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504
Legge n. 662 (legge finanziaria) 1997.

Documenti allegati:
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